La o il Garante delle studentesse e degli studenti della Facoltà è l'organo indipendente competente a intervenire per segnalare disfunzioni e limitazioni dei diritti delle studentesse e degli studenti come stabiliti dallo Statuto di Ateneo (art. 6, comma 5).
La o il Garante delle studentesse e degli studenti della Facoltà è nominata/o dalla/dal Preside, su designazione della Rappresentanza studentesca, sentita l'Assemblea di Facoltà, per un periodo di tre anni.
Le studentesse e gli studenti possono rivolgersi alla/al Garante per segnalare, con istanza motivata, abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona ammistrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo e dalla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti della Sapienza, da parte di docenti, da altro personale dell'Ateneo o riferibili a soggetti istituzionali nel corso di procedimento amministrativi, per atti o comportamenti omissivi o aventi il solo scopo di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
La/il Garante, sulla base delle segnalazioni motivate ricevute o di propria iniziativa, compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti e riferisce alla/al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza.
Le studentesse e gli studenti che si rivolgono alla/al Garante hanno il diritto, a loro richiesta all'anonimato e il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.